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[1]Il ricavato della vendita, dedotte le spese di asta, sara' versato nelle casse dello Stato, con imputazione ad uno speciale capitolo da instituirsi nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata.
[2]Nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica, sara' inscritto nella parte straordinaria un nuovo capitolo per memoria, nel quale, con decreto del Ministero del Tesoro, sara' inscritta una somma corrispondente a quella versata in ciascun esercizio, per essere destinata esclusivamente all'acquisto di nuove opere ad incremento della suddetta Biblioteca.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 3 luglio 1892.
[5]UMBERTO.
[6]Martini.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 23 luglio 1892 al 16 dicembre 2009
