Art. 1
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Nelle affrancazioni che si operano a termini delle Leggi 15 marzo 1860, n. 145, del Governo Toscano, e 24 gennaio 1864 n. 1636, in confronto del Demanio e del Fondo del Culto, quando trattasi di annualita' inferiore a lire 100, e' fatta facolta' agli affrancati di liberarsi dal loro debito mediante pagamento di una somma corrispondente al valore della rendita pubblica dovuta a termini delle Leggi anzidette. Il valore della rendita pubblica sara' determinato in base al prezzo che verra' periodicamente fissato dal Ministro delle Finanze.
Testo in vigore dal 4 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
