Art. 2
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Per far fronte alla spesa d'acquisto, nonche' alle eventuali spese accessorie di contratto ed altro, sara' stanziata in un capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1901-902 la somma di L. 726,000.
Testo in vigore dal 5 maggio 1902 al 16 dicembre 2009
