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Alla spesa che dovra' incontrare lo Stato tanto in dipendenza della valutazione e liquidazione predette, quanto per il pagamento della somma dovuta al Banco di Napoli, si provvedera' a termini della prima parte dell'articolo 21 della convenzione approvata con legge 23 giugno 1881 (Serie 3ª), per modificazioni ed aggiunte alle convenzioni colla Societa' delle Strade Ferrate Meridionali, approvate colle leggi 21 agosto 1862 e 14 maggio 1865.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
