Art. 3 (Allegato B)
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In corrispettivita' dell'uso di quella parte dei fabbricati, macchinari ed altro, che sono di proprieta' sociale, il Governo si obbliga di pagare, per i primi quattro mesi in cui i locali e le macchine sono principalmente occupati dai lavori in corso spettanti allo stralcio, la somma anticipata mensile di lire 4500, e lire 8000 mensili nei successivi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
