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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzato il trasporto della somma di L. 100,000 dal capitolo n. 12 «Personale di ruolo dell'amministrazione esterna (stipendi agli impiegati delle direzioni compartimentali ed al personale catastale) - Spese fisse» al capitolo n. 13 «Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1889-90.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 15 maggio 1890.
[9]UMBERTO.
[10]Giolitti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 20 maggio 1890 al 9 maggio 2025
