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[1]A tale scopo sara' stanziata nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno la somma di L. 200 mila per ciascuno degli esercizi 1893-94 e 1894-95, ed in quello del 1895-96 verra' inscritta la somma a saldo che risultera' dalla liquidazione delle relative contabilita' e dal computo degli interessi relativi sulle somme fino a quella epoca non pagate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 maggio 1894.
[4]UMBERTO.
[5]Crispi. Sidney Sonnino.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 17 maggio 1894 al 16 dicembre 2009
