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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1891-1892, la somma di 8,600,000 lire cosi' ripartita:
[8]L. 1,500,000 per acquisto e fabbricazione di materiale di artiglieria da campagna e relativo trasporto.
[9]» 2,500,000 per armamento delle fortificazioni, materiali di artiglieria da fortezza e relativo trasporto.
[10]» 600,000 per approvvigionamenti di mobilitazione.
[11]» 4,000,000 per fabbricazione di fucili, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetteria, e trasporto dei medesimi.
[12]------------ L. 8,600,000 ------------
[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 28 giugno 1891.
[15]UMBERTO
[16]L. Luzzatti. Pelloux.
[17]Visto, Il Guardasigilli: Ferraris.
Testo in vigore dal 2 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
