Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al Governo del Re e' data facolta' di sostituire rendita 4,50 per cento netto di nuova emissione, come all'art. 1, a rendita 5 per cento del fondo ancora in essere, di cui al primo comma dell'art. 4 dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894 n. 339. La eventuale sostituzione deve esser fatta a parita' di rendita netta.
[2]La disposizione di cui all'art. 6 dell'allegato M alla legge 8 agosto 1895 n. 486, e' estesa alla emissione delle cartelle dipendente dalla presente legge.
Testo in vigore dal 27 marzo 1896 al 16 dicembre 2009
