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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 21 febbraio 1894, n. 50, convertito, senza modificazioni, dalla L. 22 luglio 1894, n. 339, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' revocato l'articolo 11 della citata legge 7 aprile 1881, n. 133, e rimangono senza valore, a partire dal giorno della pubblicazione del presente decreto, le disposizioni [...] dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1892, n. 111; dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1893, n. 314, e dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330; in quanto riguardino la sostituzione di obbligazioni di Stato 4 per cento netto, e di buoni del Tesoro a lunga scadenza alla rendita consolidata 5 per cento in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato".
Testo in vigore dal 8 marzo 1894 al 16 dicembre 2009
