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[1]La cauzione per gli appalti delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, agli effetti degli articoli 16 e 78 della legge del 20 aprile 1871 n. 191, serie 2ª, potra' essere prestata anche in buoni del Tesoro a lunga scadenza.
[2]I depositi dei buoni predetti nella Cassa dei depositi e prestiti a titolo di cauzione, sono esenti dalla tassa di custodia, di cui all'art. 12 della legge 7 maggio 1863 n. 1270.
[3]Le anticipazioni che si faranno sui detti buoni dagli Istituti di emissione e di credito potranno eccedere i tre mesi, e giungere fino ai due anni. A queste anticipazioni non sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 75 della legge sul bollo del 13 settembre 1874 n. 2077, serie 2ª.
[4]Agli effetti dell'articolo 2° della legge 30 giugno 1878 n. 4430, gli impieghi diretti fatti dagli Istituti di emissione in buoni del Tesoro a lunga scadenza, sono pareggiati agli impieghi diretti in buoni del Tesoro ordinari. Pero' gli impieghi diretti in buoni a lunga scadenza, che non costituiscano cauzioni secondo la prima parte del presente articolo, od investimenti del fondo di riserva, ossia massa di rispetto, per ciascun Istituto d'emissione, dovranno essere alienati nel termine di un anno.
Testo in vigore dal 9 aprile 1892 al 16 dicembre 2009
