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[1]I buoni a lunga scadenza saranno nominativi e trasmissibili per girata, ed avranno, per gli interessi, una serie di cedole al portatore, pagabili nel Regno.

[2]Il capitale dei buoni sara' rimborsato, parimente nel Regno, entro un quinquennio a cominciare dal sesto anno successivo alla emissione, ed il rimborso si effettuera' in ciascun esercizio per una quinta parte dei buoni in circolazione, secondo la particolare scadenza a ciascuno di essi assegnata.

[3]Il Governo e' autorizzato ad anticipare, dopo tre anni dalla emissione, il rimborso dei buoni. In tal caso esso potra' anche emettere nuovi buoni, in sostituzione dei rimborsati, purche' con la medesima scadenza, e ad una ragione d'interesse inferiore.

Testo in vigore dal 9 aprile 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-04-07;111~art2 · fonte del testo

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