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[1]Finche' durera' l'affitto dei diritti patrimoniali di pesca al comune di Taranto, le eventuali concessioni di zone libere di Demanio pubblico marittimo del Mar Piccolo, per la coltivazione delle ostriche e dei mitili, da effettuarsi in base alle norme del vigente Codice per la marina mercantile, saranno consentite di preferenza a favore del Comune.
[2]In tal caso le concessioni stesse saranno soggette al pagamento del canone ed alla osservanza di tutte le altre condizioni pattuite per le zone patrimoniali, di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 10 novembre 1927
