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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, n. 1894; 30 maggio 1875, n. 5217; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881 n. 301 e 29 aprile 1883, n. 1295.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 febbraio 1888.
[4]UMBERTO,
[5]B. Grimaldi. A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
[7]---------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/2/1888, n. 46 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1888 al 16 dicembre 2010
