Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]L'articolo 14 del predetto testo unico e' cosi modificato:

[2]Nessuna indennita' e' accordata al proprietario di un vigneto distrutto che, contravvenendo alla presente legge, avesse importato la fillossera nel proprio fondo, o che avendo avuto conoscenza di un insolito deperimento delle viti, non lo avesse denunziato al sindaco.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1888 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-02-12;5202~art2 · fonte del testo

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