Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'articolo 14 del predetto testo unico e' cosi modificato:
[2]Nessuna indennita' e' accordata al proprietario di un vigneto distrutto che, contravvenendo alla presente legge, avesse importato la fillossera nel proprio fondo, o che avendo avuto conoscenza di un insolito deperimento delle viti, non lo avesse denunziato al sindaco.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1888 al 16 dicembre 2010
