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Non sara' obbligatoria la ripetizione degli incanti prescritta nell'articolo 4 della legge 21 agosto 1862 n. 793, pei beni rimasti invenduti alla prima prova; ma in questo caso, nel contratto a trattativa privata, non potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.
Testo in vigore dal 13 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
