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Le vendite e le permute di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato e, ove si tratti di beni ecclesiastici, anche la Commissione provinciale di sorveglianza, tanto sulla regolarita' del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa.
Testo in vigore dal 13 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
