Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1892 al 15 settembre 1893. Leggi il testo vigente →

[1]Alle Societa' esercenti sara' corrisposto per questo servizio una somma annua non eccedente le 110,000 lire e la meta' dei prodotti di tutti i trasporti di persone e di cose, attraverso lo stretto, fatti col materiale galleggiante adibito al servizio stesso.

[2]L'altra meta' sara' devoluta all'Erario. Il servizio postale sara' fatto gratuitamente come sulle ferrovie.

Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 15 settembre 1893

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-02-28;75~art8 · fonte del testo

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