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[1]Alle Societa' esercenti sara' corrisposto per questo servizio una somma annua non eccedente le 110,000 lire e la meta' dei prodotti di tutti i trasporti di persone e di cose, attraverso lo stretto, fatti col materiale galleggiante adibito al servizio stesso.
[2]L'altra meta' sara' devoluta all'Erario. Il servizio postale sara' fatto gratuitamente come sulle ferrovie.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 15 settembre 1893
