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[1]Per tutto cio' che concerne il servizio, di cui si tratta, saranno pure da osservarsi, in quanto siano applicabili, il capitolato d'esercizio ed il regolamento tariffa, approvati per la Rete del Mediterraneo con la legge 27 aprile 1885 n. 3048. Saranno eziandio applicate le tasse chilometriche delle tariffe ordinarie e speciali locali, convenzionali, di concessione, ecc., in vigore, e quelle che successivamente fossero approvate per la Rete stessa, conteggiate sulla di stanza reale marittima fra pontile e pontile dei due porti, di chilometri quindici in aggiunta alla distanza delle singole stazioni ferroviarie, misurate sino allo estremo limite dei pontili suddetti.
[2]Inoltre sara' pagata una tassa fissa di carico, scarico e trasbordo da, e sui piroscafi e pontoni, non maggiore di lire 2.00 per tonnellata di merci, di visibile per frazione, computate secondo le norme stabilite pei trasporti in strada ferrata.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
