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[1]La Societa' dovra' altresi' provvedere i rimorchiatori ed i pontoni in numero sufficiente ai bisogni del traffico ad esclusivo giudizio del Governo, per eseguire il trasporto delle merci, tanto in colli sciolti, come nei vagoni a carico completo senza trasbordo delle merci in essi contenute.

[2]I pontoni saranno armati di binari, e capaci, ciascuno al trasporto riunito di sei vagoni carichi delle categorie in circolazione sulle strade ferrate, compresi i carri cisterne pel trasporto dei liquidi.

[3]I rimorchiatori o i pontoni dovranno essere forniti di stiva adatta al trasporto delle merci in colli sciolti di ogni natura.

[4]Quando le condizioni del porto di Reggio lo permetteranno, il Governo avra' facolta' di stabilire che ai pontoni e rimorchiatori sia aggiunto un piropontone.

Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 15 settembre 1893

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-02-28;75~art3 · fonte del testo

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