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[1]Per l'esecuzione di tale servizio dovranno essere provveduti dalla Societa', con tutti i loro materiali ed attrezzi accesi sori, due piroscafi, ciascuno di 300 tonnellate di registro netto, dovendo compiere la traversata in tempo non maggiore di 40 minuti.
[2]Detti piroscafi dovranno avere le gallerie, in coverta per la prima e seconda classe, ed essere corrispondenti al piu' comodo e perfezionato sistema in uso presso altri Stati, pel trasporto dei viaggiatori, in condizioni simili a quelle della traversata dello stretto. Uno dei piroscafi dovra' essere di nuova costruzione, secondo i tipi e disegni che indichera' il Governo.
[3]Il secondo piroscafo, corrispondente a tutte le condizioni suddette, di velocita', di tonnellaggio, adattamento ed altro, non contera' piu' di quattro anni di vita. E'concesso il termine di mesi venti dalla presente legge per la costruzione del nuovo piroscafo, la Societa' essendo obbligata provvedere per tale periodo altro piroscafo adatto.
[4]Il materiale nautico dev'essere costrutto negli stabilimenti nazionali ed i relativi piani di costruzione devono essere sottoposti all'approvazione del Governo.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
