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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nella parte ordinaria dei bilanci annuali la somma occorrente al pagamento del canone da corrispondersi dal giorno in cui sara' incominciato il servizio di navigazione, in conformita' della divisata convenzione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 febbraio 1892.
[4]UMBERTO.
[5]Branca. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: B. Chimirri.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
