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[1]E' autorizzato lo stanziamento della complessiva somma di lire cinquecentoquarantatremila ottocentosettantacinque in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero del Tesoro per l'acquisto e pei lavori autorizzati con gli articoli precedenti.
[2]La detta somma sara' iscritta per lire duecentottantunmila ottocentosettantacinque nel bilancio dell'esercizio 1886-87 e per lire duecentosettantaduemila nel bilancio dell'anno 1887-88.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 marzo 1886.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 17 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
