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[1]Il Ministro delle Finanze, d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio avra' facolta':
[2]1° Di stabilire il reggimento daziario delle bottiglie comuni, in relazione all'anzidetto trattato di commercio;
[3]2° Di provvedere alle modificazioni che si rendessero transitoriamente necessarie all'articolo 12 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª);
[4]3° Di modificare l'articolo 11 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (Serie 3ª);
[5]4° Di applicare le disposizioni dell'art. 12 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti emanato in virtu' dell'articolo 20 della legge 6 luglio 1883, numero 1445 (Serie 3ª) e di estenderle anche ai cereali esteri destinati alla distillazione;
[6]5° Di ristabilire il dazio sull'olio di pesce gia' in vigore secondo la tariffa doganale 30 maggio 1878.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1887.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi. B. Grimaldi. A. Magliani. B. Brin.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1887 al 9 maggio 2025
