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Il giudice avanti il quale e' proposta l'opposizione puo' ordinare la comparizione personale delle parti in un breve termine, per tentarne la conciliazione. Della conciliazione il giudice fa redigere precesso verbale soggetto a registrazione che ha forza esecutiva di sentenza passata in giudicato. Se le parti non possono sottoscriverlo ne e' fatta menzione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
