Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936. Leggi il testo vigente →

Il giudice avanti il quale e' proposta l'opposizione puo' ordinare la comparizione personale delle parti in un breve termine, per tentarne la conciliazione. Della conciliazione il giudice fa redigere precesso verbale soggetto a registrazione che ha forza esecutiva di sentenza passata in giudicato. Se le parti non possono sottoscriverlo ne e' fatta menzione.

Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari