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[1]L'opposizione e' proposta mediante atto di citazione, notificato al creditore presso il procuratore che abbia sottoscritto il ricorso, o nella residenza o dimora dichiarata, o nel domicilio eletto.
[2]L'opposizione deve essere notificata entro il termine stabilito anche al cancelliere del giudice che ha emesso il decreto impugnato.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
