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[1]Qualora non sia proposta l'opposizione nel termine stabilito, il decreto d'ingiunzione acquista forza di sentenza spedita in forma esecutiva e produce ipoteca giudiziale. La mancanza di opposizione e' attestata dal cancelliere con dichiarazione a piedi dell'esemplare del decreto che contiene l'originale dell'atto di notificazione.
[2]Non e' necessaria la notificazione del precetto per procedere al pignoramento su beni mobili entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto.
[3]Per l'esecuzione sui beni immobili si osservano tutte le regole degli articoli 659 e seguenti del Codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
