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[1]Il creditore deve far notificare copia del ricorso e del decreto al debitore o ai debitori, nelle forme stabilite per l'atto di citazione nel Codice di procedura civile.

[2]La notificazione vale offerta in comunicazione dei documenti depositati a norma dell'art. 2. Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformita' alle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art5 · fonte del testo

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