Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936. Leggi il testo vigente →

[1]Il ricorso e' proposto al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale che sarebbe rispettivamente competente, per valore e territorio, a norma del Codice di procedura civile, a conoscere dell'azione di pagamento, osservata, quando occorra, la regola dell'articolo 98 del predetto Codice.

[2]Quando la domanda ha per oggetto merci o altre cose fungibili, deve essere espressa nel ricorso la somma in danaro che il creditore ritiene equivalente e che e' disposto ad accettare in luogo della prestazione anche in seguito all'esecuzione forzata.

Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art3 · fonte del testo

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