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[1]Con la sentenza che accoglie l'opposizione il creditore puo' essere condannato a risarcire i danni che l'opponente dimostri di avere sofferto. Tali danni devono essere liquidati nella sentenza medesima, secondo il prudente arbitrio dell'autorita' giudiziaria.
[2]L'azione di danni non esercitata nel giudizio di opposizione non puo' essere proposta in altra sede.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il ministro della giustizia e degli affari di culto ROSSI.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
