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[1]Compiuto il procedimento esecutivo menzionato nel precedente articolo, anche se il credito non abbia conseguito soddisfacimento in tutto o in parte, nessuna opposizione e' piu' ammessa contro l'ingiunzione.
[2]Il debitore che non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'articolo 5, e non abbia fatta opposizione all'ingiunzione, puo' proporre, nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni fondata sulla illegalita' o inesistenza della pretesa del creditore. Tale azione non spetta al debitore che abbia comunque effettuato il pagamento dopo la notificazione della ingiunzione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
