Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531.
Abrogato dal 29 ottobre 1936
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531.
Abrogato dal 29 ottobre 1936
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936. 82 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Salvo quanto e' disposto dagli articoli 10 ed 11, l'opposizione sospende l'efficacia dell'ingiunzione, restando fermo l'effetto della pendenza di lite ottenuto con la notificazione del decreto d'ingiunzione.aggiunto: Allegato-art. 12
tolto: Il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'opposizione da' forza esecutiva irrevocabile all'ingiunzione.
tolto: L'ingiunzione ha pure forza esecutiva quando la sentenza sia per se' stessa esecutiva o tale dichiarata provvisoriamente a termini delle leggi vigenti.
tolto: La sentenza che accoglie la opposizione regola i rapporti fra le parti relativamente alla obbligazione di cui ha giudicato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 7 AGOSTO 1936, N. 1531
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1035~art12 · fonte del testo
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