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[1]Se l'opposizione e' proposta dopo scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione, o e' riproposta dopo l'ordinanza preveduta dall'articolo precedente, l'esecuzione non e' sospesa se non per ordinanza o sentenza pronunciata in contradditorio fra le parti dal giudice che ha emanata l'ingiunzione, il quale puo' prescrivere all'opponente di prestare una determinata cauzione.
[2]Nei casi di sopra considerati, alla non comparizione dell'opponente si applica la disposizione dell'articolo precedente; ogni successivo atto di opposizione e' inammissibile.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
