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Se l'opponente non comparisce all'udienza stabilita coll'atto di opposizione, o coll'atto indicato nel capoverso dell'art. 1 della legge 31 marzo 1901, n. 107, il giudica autorizza il creditore comparso regolarmente a procedere all'esecuzione forzata, mediante ordinanza inserita nel processo verbale di udienza o di causa, che non e' soggetta a notificazione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
