Art. 1 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936. Leggi il testo vigente →
Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare le norme sul procedimento per ingiunzione, alligate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonche' quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e colle disposizioni delle altre leggi vigenti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1922 al 29 ottobre 1936
