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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato a far continuare fino al 31 dicembre 1891 il servizio affidato alla Societa' Peninsulare ed Orientale colla convenzione del 31 gennaio 1888, approvata per legge del 30 giugno successivo, n. 5487 (serie 3ª), inscrivendo nel bilancio passivo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, al corrispondente capitolo, la somma di lire 710,416.67 per l'esercizio 1890-91 (pei mesi dal 1° agosto 1890 al 30 giugno 1891) e quella di lire 387,500 per l'esercizio 1891-92 (pei mesi dal 1° luglio a tutto dicembre 1891).
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 2 luglio 1890.
[9]UMBERTO
[10]Lacava. Miceli. Giolitti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 19 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
