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Per le linee interurbane gia' concesse all'industria privata, il Governo potra' sostituire alla garanzia del prodotto medio telegrafico ed al canone stabiliti dalla legge 7 aprile 1892, la compartecipazione dello Stato, in ragione non minore del 20 per cento sul prodotto lordo.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
