Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le conversazioni interurbane possono avere luogo sia direttamente dalla cabina annessa all'ufficio telegrafico cui fa capo la linea, sia per mezzo della rete urbana dal domicilio degli abbonati.
[2]In questo secondo caso la Societa' esercente la rete urbana, risponde delle tasse dovute al Governo o al concessionario di linee interurbane. Essa potra' imporre ai propri abbonati richiedenti una sopratassa da determinarsi per decreto Reale, che non potra' mai essere superiore a 5 centesimi in totale per ogni conversazione. Resta quindi abolita la sopratassa di cui all'articolo 13 della legge 7 aprile 1892.
[3]Il Governo e le Societa' potranno concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato, il collegamento con linee interurbane o con reti urbane, alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
