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In ogni caso il Governo potra' determinare che le tariffe per gli abbonamenti urbani, anziche' essere modellate sul disposto dell'articolo 16 della legge 7 aprile 1892, consistano o si convertano in tariffe per le quali ciascuno abbonato paghi una tassa fissa annua uguale per tutti od una soprattassa proporzionale all'uso effettivo ch'esso fa del telefono, non superiori la prima a L. 100 pel primo anno ed a L. 60 per gli anni successivi di abbonamento, e la seconda a centesimi 5 per ogni conversazione.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
