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[1]Nessuno puo' essere ammesso a corrispondere sulle linee telefoniche interurbane se prima non ha pagato la tassa relativa.
[2]Le tariffe sulle linee internazionali saranno stabilite con apposite convenzioni.
[3]Le tariffe sulle linee, interurbane interne, per ogni conversazione di tre minuti primi saranno le seguenti:
[4]L. 0.50 sulle linee non eccedenti 100 chilometri; L. 1.00 sulle line da 101 a 250 chilometri; L. 1.50 sulle linee da 251 a 400 chilometri; L. 2.00 sulle line di lunghezza maggiore.
[5]Le tariffe sulle linee telefoniche concesse alla industria privata non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri, potranno essere inferiori a L. 0.50.
[6]Quando per la corrispondenza sia necessaria l'unione di due o piu' tronchi di linea, parte governativa e parte sociale, la tariffa risultera' uguale alla somma delle tariffe parziali.
[7]Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione, sara' dovuta allo Stato una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.
[8]Se le esigenze del traffico lo consentano potranno essere ammesse conversazioni urgenti, la cui tariffa sara' triplicata.
[9]Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte, cioe' dalle ore 21 di un giorno alle ore 6 del, giorno successivo (subordinatamente all'orario degli uffici telefonici cui fanno capo le linee interurbane) le suddette tariffe saranno ribassate del 20 per cento.
[10]Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbonamenti per conversazioni, della durata di 6, 12, 18 minuti consecutivi, da scambiarsi ad ora fissa e per non meno di 30 giorni, col ribasso rispettivamente del 40, 50 e 60 per cento sulle tariffe ordinarie.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
