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[1]Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Societa' ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone, l'importo al capitolo di entrata di cui all'articolo 4.
[2]Tali anticipazioni verranno rimborsate, senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tale uopo lo Stato terra la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
