Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio, le Societa' ed i privati, che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versandone, l'importo al capitolo di entrata di cui all'articolo 4.

[2]Tali anticipazioni verranno rimborsate, senza interessi, in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete; a tale uopo lo Stato terra la gestione di ciascuna linea o rete in conto separato, da allegarsi al bilancio.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-15;32~art5 · fonte del testo

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