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[1]A cominciare dal bilancio dell'esercizio finanziario 1902-903 il prodotto dei canoni e della corrispondenza telefonica sara' inscritto in un capitolo speciale dello stato di previsione dell'entrata.
[2]Con decreti del Ministero del tesoro verranno stanziate in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi le somme che risulteranno effettivamente versate in Tesoreria con imputazione al predetto capitolo di entrata fino a raggiungere, cogli stanziamenti che in tal guisa vorranno fatti dall'esercizio 1902-903 in avanti, il complessivo importo di lire 6,160,000 per provvedere alle spese di cui all'articolo 3.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
