Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La rete telefonica nazionale, destinata al collegamento dei vari capiluogo di provincia, dovra' essere completata entro quattro anni dalla data di promulgazione della presente legge secondo l'ordine segnato nella tabella.
[2]Compiuta che sia la suddetta costruzione, il Governo sara' tenuto a congiungere direttamente due centri, quando in ciascuna delle loro reti urbane vi siano tanti abbonati quanti sono i chilometri di distanza fra i centri stessi.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
