Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per le linee telefoniche ad uso privato concesse per il servizio di grandi impianti per il trasporto della energia elettrica, possono essere adoperati anche, apparati telegrafici previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il canone allo Stato stabilito dalla legge 7 aprile 1892.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
