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[1]I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telegrafico il capoluogo del Comune, pagheranno una volta tanto la quota fissa di L. 100 per ciascun chilometro di percorrenza della linea.
[2]Alle medesime condizioni il Governo potra' Collegare, su domanda dei Comuni, le frazioni di essi col prossimo ufficio telegrafico.
[3]Le modalita' e le condizioni per il collegamento saranno stabilite nel Regolamento.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
