Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I Comuni che intendono collegare al prossimo ufficio telegrafico il capoluogo del Comune, pagheranno una volta tanto la quota fissa di L. 100 per ciascun chilometro di percorrenza della linea.

[2]Alle medesime condizioni il Governo potra' Collegare, su domanda dei Comuni, le frazioni di essi col prossimo ufficio telegrafico.

[3]Le modalita' e le condizioni per il collegamento saranno stabilite nel Regolamento.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-02-15;32~art11 · fonte del testo

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