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[1]Il Governo puo' stabilire ed esercitare una rete urbana, o accordare altre concessioni nello stesso Comune, quando lo giudichi d'interesse pubblico ovvero quando il concessionario non ottemperi agli inviti che gli venissero fatti dal Governo, di perfezionare o ampliare il servizio, oppure si rifiuti ad apportare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.
[2]Quando il Governo non creda di esercitare bei termini stabiliti dalla legge 7 aprile 1892 il diritto al riscatto di una rete telefonica urbana, potranno i municipi rispettivi essere autorizzati dal Governo ad esercitare lo stesso diritto in suo luogo e vece ed alle stesse condizioni, salvo sempre ed impregiudicato il diritto del Governo a procedere nello stesso modo verso il municipio e salvi tutti i diritti riservati dagli articoli 8 e 9 della su citata legge.
[3]Cosi' pure il Governo, dopo avere proceduto al riscatto di una rete urbana a norma dell'articolo 8 della legge 7 aprile 1892, potra' accordare al municipio il subingresso nella concessione stessa, con tutto le condizioni specificate nel primitivo decreto di concessione, e con l'aggiunta di quelle altre che fossero ritenute necessarie per meglio assicurare la regolarita' del servizio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1903 al 16 dicembre 2009
