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[1]I capitali non ancora applicati a mutui non potranno essere investiti se non nei modi seguenti, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal Consiglio d'amministrazione:
- a)in buoni del Tesoro;
- b)in titoli del debito pubblico italiano ed altri titoli garantiti dallo Stato;
- c)in cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dal testo unico della legge 22 febbraio 1885;
- d)in proprie cartelle fondiarie;
- e)in cartelle di credito agrario.
[2]Potranno anche essere in parte collocati a conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
