Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896. Leggi il testo vigente →

[1]I capitali non ancora applicati a mutui non potranno essere investiti se non nei modi seguenti, secondo le ripartizioni che verranno deliberate dal Consiglio d'amministrazione:

  • a)in buoni del Tesoro;
  • b)in titoli del debito pubblico italiano ed altri titoli garantiti dallo Stato;
  • c)in cartelle fondiarie emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio e governati dal testo unico della legge 22 febbraio 1885;
  • d)in proprie cartelle fondiarie;
  • e)in cartelle di credito agrario.

[2]Potranno anche essere in parte collocati a conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art8 · fonte del testo

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