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[1]L' Istituto a misura che avra' impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potra' creare ed emettere somme corrispondenti ai mutui fatti, cartelle fondiarie del taglio ed alle condizioni di cui nella legge 22 febbraio 1885, testo unico.

[2]A misura poi che avra' concesso altri mutui, potra' creare ed emettere nuove cartelle fino ad un ammontare nominale corrispondente al decuplo del capitale versato e della riserva che si fosse formata.

[3]Inoltre, quando l'Istituto ritirera' dalla circolazione ed annullera' proprie cartelle, avra' facolta' di acconsentire altri mutui che lo autorizzino a creare altre cartelle entro il limite come sovra fissato.

Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6955~art7 · fonte del testo

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