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Il capitale sociale dell'Istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti da eseguirsi con le norme e sotto le garanzie stabilite dalla legge sul credito fondiario, 22 febbraio 1885, testo unico.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
