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[1]La Societa' dovra' avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi altro Istituto, dovra' esclusivamente occuparsi di operazioni di credito fondiario e non potra' emettere obbligazioni, ma unicamente cartelle fondiarie.
[2]Due terzi almeno dei componenti il Consiglio di amministrazione, un terzo almeno del Collegio sindacale ed il direttore della Societa' dovranno avere la nazionalita' italiana.
[3]Il presidente del Consiglio di amministrazione dovra' essere scelto fra i consiglieri di nazionalita' italiana.
[4]La Societa' dovra' avere la sua sede nella capitale del Regno.
[5]Dovranno essere approvati per decreto reale lo statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualita' e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposte ai mutuatari.
[6]La Societa' non potra' modificare i propri statuti che in seguito ad autorizzazione per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 18 luglio 1890 al 28 giugno 1896
